(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2007) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 7, comma 135, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)»), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedano un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilita' turistica mirate alla valorizzazione dell'originalita' ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano; Visto l'articolo 7, comma 136, della legge regionale 1/2007, in base al quale i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti sono individuati con regolamento, che prevede l'emanazione di bandi che possono essere mirati a singole tipologie ricettive ovvero a porzioni del territorio regionale anche in deroga ai requisiti prescritti dalla normativa regionale di settore tenuto conto delle peculiarita' del territorio; Visto il proprio decreto 6 giugno 2007 n. 0169/Pres. con il quale e' stato approvato il «Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)»; Visto, in particolare, l'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0169/2007 riguardante i soggetti beneficiari dei finanziamenti; Ritenuto necessario modificare l'articolo 2 del regolamento suddetto al fine di ampliarne l'ambito di applicazione, prevedendo tra i soggetti beneficiari coloro che hanno la disponibilita' dei beni immobili oggetto dei finanziamenti; Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» ed in particolare l'articolo 30 della stessa che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e delle modalita' avvenga in forma di regolamento; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1950 del 6 agosto 2007; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007, n. 0169/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. ILLY