(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2007)
                            IL PRESIDENTE
Visto l'articolo 7, comma 135, della legge regionale 23 gennaio 2007,
n.  1  («Disposizioni  per  la  formazione del bilancio pluriennale e
annuale   della   Regione   Autonoma   Friuli-Venezia  Giulia  (Legge
finanziaria 2007)»), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a
finanziare  progetti  di  sviluppo turistico che prevedano un aumento
qualitativo    e   quantitativo   dell'offerta   ricettiva   mediante
investimenti  su  nuove  strutture  anche  nella  forma  dell'albergo
diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilita' turistica mirate
alla  valorizzazione  dell'originalita'  ambientale  e  culturale dei
territori della pianura, della collina e della costa, con particolare
riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano;
Visto  l'articolo 7, comma 136, della legge regionale 1/2007, in base
al  quale i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti
sono  individuati  con regolamento, che prevede l'emanazione di bandi
che  possono  essere  mirati  a  singole tipologie ricettive ovvero a
porzioni  del  territorio  regionale  anche  in  deroga  ai requisiti
prescritti  dalla  normativa  regionale di settore tenuto conto delle
peculiarita' del territorio;
Visto  il proprio decreto 6 giugno 2007 n. 0169/Pres. con il quale e'
stato  approvato  il  «Regolamento concernente requisiti e condizioni
per  usufruire  dei  finanziamenti per progetti di sviluppo turistico
con  aumento  qualitativo  e  quantitativo dell'offerta ricettiva, ai
sensi  dell'articolo  7,  commi  135  e 136, della legge regionale 23
gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)»;
Visto,  in  particolare,  l'articolo  2  del  regolamento emanato con
decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  0169/2007 riguardante i
soggetti beneficiari dei finanziamenti;
Ritenuto  necessario modificare l'articolo 2 del regolamento suddetto
al  fine  di  ampliarne  l'ambito  di  applicazione, prevedendo tra i
soggetti  beneficiari  coloro  che  hanno  la disponibilita' dei beni
immobili oggetto dei finanziamenti;
Ritenuto,  pertanto,  di approvare le modifiche regolamentari secondo
il  testo  che  in  allegato forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Vista  la  legge  regionale  20  marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso» ed in particolare l'articolo 30 della stessa che,
per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri
e delle modalita' avvenga in forma di regolamento;
Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1950 del 6 agosto
2007;
                              Decreta:
1.  Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente requisiti
e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo
turistico   con   aumento  qualitativo  e  quantitativo  dell'offerta
ricettiva,  ai  sensi  dell'articolo  7, commi 135 e 136, della legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» emanato con
decreto  del  Presidente  della Regione 6 giugno 2007, n. 0169/Pres.,
nel  testo  allegato al presente provvedimento, del quale costituisce
parte integrante.
2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
3.  Il  presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione.
                                ILLY